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02 Ottobre 2019

Legge 104/92: Inps, Comma 3, Agevolazioni Acquisto Auto

Mi piacerebbe sommariamente riepilogare la situazione normativa, nello specifico esaminando la fondamentale legge 104/92, riguardante le agevolazioni fiscali per i disabili nel settore auto.

Innanzitutto, va precisato con chiarezza che le disposizioni normative trattate relative all’acquisto di veicoli destinati a queste “persone svantaggiate” si applicano sia agli handicappati sia a quelle in stato di invalidità riconosciuto.

Il disabile (handicappato) non è in grado di compiere autonomamente le attività basilari della vita quotidiana (e qui entra in gioco la legge 104/92) mentre l’invalido è colui che percepisce un riconoscimento economico come conseguenza di un danno biologico la cui valutazione è indipendente da quella di autosufficienza di cui sopra. In questo secondo ambito la legge di riferimento è la n.118 del 1971.

Tenete presente che le varie agevolazioni fiscali riguardano i veicoli nuovi e usati guidati personalmente dal disabile e quelli guidati da terzi ma comunque destinati in uso esclusivo o prevalente a vantaggio della mobilità del disabile.

Quali agevolazioni fiscali Auto

Vediamo subito quali sono le agevolazioni che verranno trattate brevemente più sotto:

  • Esenzione dal versamento dell’IPT (Imposta Provinciale di Trascrizione;
  • Riduzione dell’IVA al 4%;
  • Detrazione IRPEF con limite di spesa di 18.075,99 euro;
  • Esenzione dal pagamento del Bollo Auto.

IPT

I disabili affetti da ben determinate patologie NON pagheranno l’IPT per l’acquisto di veicoli destinati alla loro mobilità. Il veicolo deve essere intestato al disabile oppure alla persona a cui il disabile è fiscalmente a carico. Inoltre, il beneficio è riconosciuto per un solo veicolo. L’interessato deve presentare al PRA (Pubblico Registro Automobilistico) la richiesta di esenzione e la documentazione necessaria.

Per avere un quadro più dettagliato dell’esenzione dal versamento dell’IPT vi rimando a questa pagina dell’ACI.

IVA, IRPEF e Bollo Auto

L’IVA agevolata al 4% è senza dubbio un aiuto economico importante per il disabile che acquista un veicolo. La detrazione IRPEF, nel limite di spesa di 18.075,99 euro, spetta ad un solo veicolo (auto o moto) a patto che sia utilizzato in via esclusiva o prevalente a beneficio della persona con disabilità.

La detrazione spetta una sola volta in 4 anni salva cancellazione del veicolo dal PRA. In fase di compilazione del Modello 730, si potrà anche ripartire la detrazione in quattro rate annuali del medesimo importo, indicando nel rigo E4 (del Quadro E – Oneri e Spese) l’intero importo della spesa sostenuta e nell’apposita casellina a sinistra, il numero 1 per segnalare che si vuole fruire della prima rata.

Requisiti

Condizione indispensabile per poter usufruire dei benefici è quella che il veicolo sia intestato al disabile o alla persona a cui il disabile è fiscalmente a carico. Per essere considerato fiscalmente a carico, il reddito complessivo annuo del disabile non deve superare la soglia di 2.840,51 euro.

Limiti imposti

Non tutti i veicoli (autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo, autoveicoli specifici, autocaravan, motocarrozzette, motoveicoli per trasporto promiscuo e per trasporti specifici) sono ammessi alle agevolazioni.

Pertanto le agevolazioni in materia di IVA agevolata al 4%, IPT e Bollo Auto vengono concesse purché il motore del veicolo abbia una cilindrata massima di 2.000 cc se alimentato a benzina e di 2.800 cc se alimentato a diesel. La detrazione IRPEF viene riconosciuta a prescindere dalla cilindrata.

Le agevolazioni valgono per un solo veicolo in un periodo temporale di 4 anni. Attenzione: i benefici di cui sopra decadono, con obbligo di restituzione, qualora si ceda il veicolo a titolo oneroso o gratuito entro i due anni successivi all’acquisto.

Riconoscimento dell’handicap

Prima di beneficiare delle varie agevolazioni fiscali, è pacifico che al diretto interessato debba essere riconosciuta la condizione di disabilità, accertata da una commissione medica.

Vediamo le due fasi della domanda di accertamento dell’handicap: la prima, consiste nella compilazione del certificato medico (digitale) mentre la seconda prevede la presentazione telematica all’Inps direttamente o tramite Patronato o un’associazione di categoria dei disabili.

Nell’arco di pochi giorni (circa due settimane) arriverà a domicilio la lettera recante il giorno della convocazione di fronte alla commissione medica. Effettuata la visita, nei giorni seguenti l’Inps spedirà a domicilio il verbale della visita avvenuta.

Se ritenuto opportuno, si potrà presentare ricorso innanzi all’Autorità giudiziaria ordinaria entro il termine di sei mesi dalla data di ricevimento della comunicazione recante il verbale sanitario contenente il giudizio definitivo espresso dall’Inps sull’accertamento dell’invalidità civile, cecità civile, handicap e disabilità.

Comma 3 articolo 3 della Legge 104/92

Il riconoscimento dell’handicap grave, ai sensi del comma 3 articolo 3 della legge 104/92, si verifica quando “la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”.

Quindi se la diagnosi funzionale della Commissione Medica (Legge 104/92 – art. Legge 102/2009) riconosce che l’interessato è portatore di handicap in situazione di gravità (Comma 3 art. 3) solo in questo caso si sbloccheranno i benefici fiscali e le agevolazioni per l’acquisto dell’auto.

Ho cercato di sintetizzare al massimo la situazione normativa e fiscale in materia di agevolazioni e benefici fiscali in favore dei disabili per l’acquisto dei veicoli. Se avete domande da farmi, potete scrivere nel form sottostante.

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